Art. 2.

      1. La disciplina vigente a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per i giudizi pendenti promossi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura civile.
      3. La riassunzione della causa effettuata ai sensi del comma 2 è esente dal versamento del contributo unificato.